Deliberazione assembleare inesistente (società di capitali)



La categoria dell'inesistenza delle deliberazioni assembleari si può dire esser stata elaborata dagli interpreti in funzione di un'esigenza di tutela dei diritti dei singoli soci. Il sistema dell'invalidità previsto in materia dalla legge risulta infatti di segno invertito relativamente ai rapporti che si pongono tra cause di nullità e cause di annullamento nell'ambito contrattuale. Si evidenzia un ambito delle prime assai ristretto, imperniato sull'indicazione testuale, mentre alle seconde viene lasciato un ampio spazio. Si può dunque riferire di un principio generale di annullabilità della deliberazione, quand'anche essa fosse stata assunta in contrasto rispetto a norma imperative. Il tutto in funzione di una maggior incisività e di una snellezza operativa della società, la quale evidentemente può meglio raggiungere i propri scopi in forza di una determinazione comunque produttiva di effetti. Risulta chiaro che questa situazione può, di fatto, essere potenzialmente lesiva dei diritti soggettivi dei singoli soci. E' per venire incontro ad esigenze di tutela di questi diritti che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato (sia pure sotto il vigore della disciplina antecedente la riforma del diritto societario), a fianco delle cause invalidanti di cui agli artt. 2377 e 2379 cod. civ., il concetto di deliberazione inesistente nota1. Inesistenti sarebbero quelle deliberazioni affette da un vizio talmente macroscopico da non poter neppure essere configurate come atti deliberativi.
Ciò premesso, occorre riferire che con la riforma del diritto societario del 2003 il legislatore ha cercato di escludere forme di invalidità atipiche, intendendo evitare un intervento interpretativo volto a sostanzialmente riprodurre situazioni analoghe a quelle afferenti alle cause di nullità al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
In questo senso era possibile qualificare due specie distinte di inesistenza:
#Inesistenza per difettosità dell'organo deliberante.
  1. Inesistenza conseguente al mancato raggiungimento delle maggioranze richieste. Per quanto attiene alle ipotesi sub 1) veniva fatto l'esempio dell'assoluto difetto di convocazione (Cass. Civ., 11186/01 ; Cass. Civ. Sez. I, 835/95 ; Cass.Civ. Sez. I, 1768/86 ), vizio che deve essere tenuto distinto dalla mera irregolarità di convocazione, ciò che indurrebbe semplice annullabilità, ovvero del verbale falso, confezionato ad arte dall'amministratore. Attualmente il modo di disporre dell'art. 2379 cod. civ. è in merito tranciante: il vizio conseguente alla mancata convocazione (come quello relativo alla difettosa verbalizzazione) deve essere qualificato in chiave di nullità, tra l'altro soggetto a termine di impugnativa triennale (dunque sostanzialmente sanabile). Particolare interesse suscita la soluzione data in giurisprudenza al caso di una deliberazione assunta da tutti i soci di una società a responsabilità limitata anteriormente all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. E' stato infatti ritenuto che l'unanime volontà di tutti i soci, nonostante la società non potesse reputarsi esistente né tantomeno possibile l'assunzione di una deliberazione (nella specie di aumento del capitale), dovesse giudicarsi valida come mera convenzione, quale patto inteso a modificare l'entità del capitale, da valere in esito all'intervenuta iscrizione della società neocostituita (Cass. Civ. Sez. I, 5533/99 ).
Per ciò che riguarda i casi sub 2) si faceva riferimento alla mancanza di votazione, al difetto di verbalizzazione (Cass. Civ. Sez. I, 11601/90 . Si badi al fatto che non si tratta di un vizio qualsiasi, quale ad esempio la mancata menzione del mancato raggiungimento delle maggioranze atte a legittimare il raggiungimento del quorum in seconda convocazione: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12008/98 ). Ancora si ponga mente alla erroneità nel computo dei voti (Cass. Civ. Sez. I, 6340/81 ). Attualmente la difettosa verbalizzazione, qualificata espressamente come causa di nullità dal nuovo testo dell'art. 2379 cod. civ. è addirittura sanabile con efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 2379 bis cod. civ. .
Cosa riferire dell'ipotesi in cui tutti i soci che abbiano espresso il proprio voto fossero in effetti privi di tale qualifica? La relativa deliberazione è stata reputata inesistente (Cass. Civ. Sez. I, 26199/2021). Occorre infine dar conto di un ulteriore orientamento, inteso a conferire rilevanza ad una categoria di situazioni soggettive individuali dei soci, come tali non disponibili né modificabili dall'organo assembleare.

La tesi è quella della esistenza di diritti soggettivi dei soci (quali il diritto di voto, di recesso, di impugnativa delle deliberazioni) in relazione ai quali l'assemblea sarebbe del tutto priva di poteri. E' assolutamente chiaro che l'organo assembleare difetta assolutamente di legittimazione, non ha cioè la possibilità di assumere provvedimenti relativi all'eliminazione o alla sospensione del diritto di voto del socio. Più controverso appare invece il discorso in tema di esclusione o limitazione del diritto di opzione. In questo caso esiste una norma (l'art. 2441 cod. civ. ) che stabilisce alcune regole in proposito, di modo che l'eventuale violazione del diritto soggettivo del socio si configura quale violazione di legge, tale da cagionare semplice annullabilità ex art. 2377 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 3458/93 ; Cass. Civ., Sez.I, 26482/08 ).
L'esempio fatto conduce all'individuazione del vero problema: al di là della delimitazione del campo dei diritti individuali dei soci si pone infatti la questione della qualità della sanzione nota2 relativa alla deliberazione che tali diritti abbia violato. Le opinioni in materia sono contrastanti. Oltre al parere di quanti parlano di annullabilità e di nullità (riconducendo le fattispecie comunque all'ambito degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. ), è stata altresì affermata l'inefficacia di siffatte deliberazioni lesive. Tale sanzione non si differenzierebbe molto rispetto alle conseguenze pratiche dell'inesistenza: in entrambe le ipotesi la deliberazione assunta sarebbe assolutamente inidonea a sortire qualsiasi effetto, lasciando del tutto immutata la situazione preesistente.

Note

nota1

Tale evoluzione giurisprudenziale è stata interpretata in dottrina (Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. III, t. 2, Padova, 1990, p. 198) come un espediente compiuto al fine di scavalcare i termini decadenziali di cui all'art. 2377 cod. civ. apri .
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nota2

La giurisprudenza dominante (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. I, 6824/94 ) limitava già prima della riforma le ipotesi di nullità delle delibere assembleari ai casi di divergenza rispetto a norme dettate a tutela di interessi generali. Ciò a differenza di quanto si può dire dell'annullabilità, che attiene alla violazione di norme poste a tutela di interessi individuali dei soci. La dichiarazione di nullità, pertanto riguarderebbe un interesse generale, il quale si porrebbe oltre il potere di disposizione del singolo socio. Le ipotesi di violazione di diritti soggettivi del socio sarebbero dunque estranee al giudizio di nullità e all'applicabilità dell'art. 2379 cod. civ. . I confini tra nullità ed annullabilità risultano in ogni caso relativi: cfr. Filanti, Nullità, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXI, pp. 2 e ss., relativamente ai casi di eccezionale efficacia del negozio nullo; Scalisi, Inefficacia (diritto privato), in Enc. dir., p. 332
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Bibliografia

  • FILANTI, Nullità, Enc.giur.Treccani
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • SCALISI, Inefficacia (diritto privato), Enc.dir.

Prassi collegate

  • Considerazioni sulla (mancata) sottoscrizione del verbale assembleare

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