I frutti naturali



I frutti naturali consistono in "cose" provenienti da un'altra "cosa", indipendentemente dal concorso dell'opera umana. Si pensi alla frutta degli alberi, ai prodotti delle miniere, etc. (cfr. art. 820 cod.civ.).

La nozione di frutto risulta correlata ad una produzione avente carattere periodico e non incidente sulla sostanza o sulla destinazione economica della cosa madre nota1. Prendendo ad esempio un bosco destinato alla produzione di legna, l'operazione del taglio di alberi di alto fusto effettuata periodicamente, è funzionale ad ottenere la separazione di ciò che costituisce frutto dell'immobile.

Con la separazione dalla "cosa" che li produce, i frutti naturali acquistano la propria autonomia, mentre prima di questo momento formano un quid inscindibile rispetto alla cosa destinata a produrli. Questa destinazione ad esserne separati permette comunque che si possa disporre di essi come beni futuri, anticipando l' individualità che ancora non hanno (art. 820, II comma, cod. civ.).

L'acquisto interverrà con la separazione. Si parla a questo proposito di vendita obbligatoria nota2, ma probabilmente è maggiormente conforme alla realtà del fenomeno parlare di vendita ad effetti reali differiti. Sembra infatti che non serva, all'atto della separazione, nessun altra manifestazione di volontà delle parti per produrre gli effetti traslativi della proprietà.

Fino al momento della separazione i frutti, non ancora esistenti come tali, consistendo in mere parti di una cosa, appartengono al proprietario della "cosa" che li produce. In esito alla separazione, essi possono spettare a titolo originario al medesimo proprietario della cosa che li ha prodotti come cose autonome nota3. E' tuttavia possibile che i frutti debbano essere attribuiti ad altri in forza di un idoneo titolo giuridico (usufrutto, uso, locazione) oppure in seguito alla stipulazione di un apposito atto di disposizione che, al tempo in cui si è perfezionato, riguardava un bene futuro (vendita: in questo caso l'acquisto interviene a titolo derivativo).

A prescindere da quest'ultimo caso, in cui non v'è titolo per il rimborso delle spese di produzione del frutto, in quanto il prezzo della vendita già le incorpora, è notevole il principio in base al quale chi acquista i frutti deve rimborsare, nei limiti del loro valore, le spese che altri ha fatto per la produzione ed il raccolto.

Può darsi infatti che le spese per la produzione e la separazione dei frutti siano state sopportate da un soggetto diverso da colui al quale spetta la proprietà di essi: si pensi all'ipotesi in cui la cosa sia stata posseduta da chi non ne è il proprietario.

Pertanto chi è tenuto a restituire i frutti ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di cui sopra, sempre a condizione che queste non superino il valore dei frutti. In quest'ultima eventualità il rimborso è dovuto nei limiti di tale valore.

La regola suole essere compendiata nel detto secondo il quale fructus non intelleguntur nisi deductis impensis.

Se la cosa madre forma oggetto di procedimento di espropriazione forzata da parte del creditore che vuol soddisfarsi del proprio credito, il pignoramento che cade sulla cosa madre colpisce anche i frutti pendenti, appunto perchè essi non hanno ancora esistenza autonoma (art. 2912 cod.civ.) nota4.

Note

nota1

Si confrontino, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.96; Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.330.
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nota2

Così p.es. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.129.
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nota3

V. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.65.
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nota4

Cfr. Micheli, Dell'esecuzione forzata (Artt. 2910-2969), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, p.39; Satta, L'esecuzione forzata, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.73.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • MICHELI, Dell'esecuzione forzata (Artt. 2910-2969), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1977
  • PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, Torino, Trattato dir. civ. it. diretto da Vassalli, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SATTA, L'esecuzione forzata , Torino, Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli, 1972
  • TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007

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