I.G.29 - Limitazione al diritto di sottoscrivere parzialmente gli aumenti di capitale


Massima

1° pubbl. 9/07

Il diritto dei soci di sottoscrivere gli aumenti di capitale in proporzione delle partecipazioni da essi possedute (riconosciuto dall’art. 2481-bis, primo periodo, primo comma cod. civ.) comprende la facoltà di sottoscrivere anche solo parzialmente la quota di aumento ad essi riservata.
Pertanto la delibera che riconosca ai soci esclusivamente la facoltà di sottoscrivere integralmente (e non anche parzialmente) la quota di aumento ad essi riservata concretizza un’ipotesi di limitazione del più ampio diritto di sottoscrizione riconosciuto dal codice.
Tale delibera può dunque essere legittimamente adottata solo se prevista dall’atto costitutivo ed ai soci dissenzienti deve essere riconosciuto il diritto di recesso.

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