Il decorso del tempo, variamente congiunto con ulteriori elementi, può determinare una vasta gamma di effetti. A tal proposito si può distinguere l'efficacia che scaturisce dalla previsione che le parti di una convenzione abbiano riconnesso allo scorrere del tempo, da quella che proviene dalla considerazione diretta della legge. Quest'ultima collega al decorso di un determinato periodo di tempo unitamente ad altre situazioni fattuali, l'efficacia acquisitiva o, inversamente, estintiva, di un diritto
nota1 .
Sotto il primo profilo, le parti possono prevedere che un diritto abbia inizio o termine a far tempo da una certa data, che una determinata prestazione debba esser eseguita entro un termine, in difetto del quale (in esito ad un'ulteriore condotta di una delle parti, ovvero in presenza di determinati requisiti: cfr. artt.
1219 e ss. cod.civ. ), scattano le conseguenze giuridiche relative alla mora (la cui disciplina fa perno per l'appunto sull'aspetto cronologico).
Sulla scorta dell'osservazione, del tutto generica, in base alla quale quanto più una situazione di fatto difforme rispetto alla corrispondente situazione di diritto tende a protrarsi, tanto più l'ordinamento appare propenso ad adeguare la seconda alla prima (cioè il diritto al fatto), vengono in considerazione gli istituti dell'usucapione, della prescrizione e della decadenza
nota2 .
Il decorso del tempo è funzionale all'acquisizione di un diritto soggettivo (esclusivamente di natura reale, ad eccezione di specifiche ipotesi) nell'usucapione o prescrizione acquisitiva. Inversamente, esso cagiona la perdita del diritto soggettivo (sia avente natura reale sia afferente a rapporti obbligatori, salvi i diritti imprescrittibili) per quanto attiene alla prescrizione ed alla decadenza (quest'ultima nei soli casi espressamente previsti, non costituendo istituto di carattere generale come può dirsi per la prescrizione).
In tutti questi casi, il
mero fatto giuridico del decorso di un determinato periodo di tempo non è sufficiente a determinare gli effetti acquisitivi o estintivi: occorre che siano variamente combinati ulteriori elementi, quali il possesso qualificato nell'usucapione, l'inerzia del titolare del diritto e l'eccezione della parte nella prescrizione. Prendono vita in questo modo fattispecie complesse nelle quali il decorso di un certo tempo costituisce uno degli ingredienti
nota3 .
Note
nota1
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.154.
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Così anche Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.112.
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Sottolinea come in tali fattispecie il decorso del tempo si combina con altri fatti giuridici al fine di produrre determinati effetti giuridici Barbero, cit., p.154.
top3 Bibliografia
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002