Differenza tra procura e mandato



Occorre non confondere due distinti aspetti attinenti al fenomeno del conferimento del potere di rappresentanza (Cass. Civ., 1158/62 ). La procura riguarda l'aspetto esterno, vale a dire che serve a rendere noto ai terzi che un determinato soggetto è dotato dei poteri di esplicare un'attività giuridicamente rilevante con effetti imputabili al soggetto che tali poteri ha conferito nota1 .Rimane impregiudicato l'aspetto interno, vale a dire quello che riguarda i rapporti tra rappresentante e rappresentato nota2 .
Per quale motivo un soggetto dovrebbe compiere un'attività per conto di un altro?
Questo può avvenire per amicizia, gratuitamente, o dietro compenso, ovvero per ragioni di dipendenza (lavoro subordinato) o di collaborazione. Ciò riguarda il lato interno, il rapporto tra me e la persona incaricata. Questo rapporto, che viene denominato di gestione, può derivare da un mandato, da un contratto di lavoro, da quello di società .
E' necessario dunque evitare la confusione che si fa nella pratica tra procura e mandato.
Quest'ultimo consiste nel contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra al compimento di un'attività giuridica: questo significa agire per conto di un soggetto e non anche in nome di costui.Potremmo dire che il mandato, proprio per questo, costituisce la fonte principale della rappresentanza indiretta.
Dobbiamo chiarire i rapporti tra procura e mandato: si parla infatti di mandato con o senza rappresentanza (diretta) in relazione al fatto che al mandato si accompagni o meno la procura. Come quest'ultima può essere rilasciata in esecuzione di un rapporto diverso dal mandato, così il primo può essere accompagnato o meno dalla procura, cioè da poteri rappresentativi nota3 . Notevoli sono peraltro le differenze tra procura e mandato. Di seguito vediamo di enuclearle:
  1. bilateralitá del mandato/unilateralitá della procura;
  2. insorgenza di obblighi in capo al mandatario/ insussistenza di obblighi in capo al procuratore in ordine al compimento degli atti per i quali è conferito il potere;
  3. assenza di formalismo per il mandato non rappresentativo (non mancano tuttavia opinioni divergenti a tal proposito: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3939/80 ; si consideri anche l'art. 1704 cod.civ.) / formalismo per relationem per la procura (art. 1392 cod.civ.);
  4. sufficienza della capacità legale in capo al rappresentato / indispensabilità che essa sussista in capo sia al mandante, sia al mandatario in tema di mandato (ciò che è da porre in relazione agli obblighi che nascono in capo al mandatario);
  5. quanto all'oggetto, la procura sembrerebbe essere qualificata dal compimento di attività negoziale / il mandato potrebbe riguardare anche attività non negoziali (Cass. Civ., 1329/83 ; in questo senso cfr. anche Cass. Civ. Sez.III, 3103/02 , secondo la quale il mandato (con rappresentanza) potrebbe avere ad oggetto anche soltanto le trattative finalizzate alla conclusione del contratto). La disciplina normativa dettata in tema di mandato rinviene applicazione alla procura relativamente ad aspetti specifici, come avremo modo di verificare ad esempio in tema di cause di estinzione.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.94.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.230; Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.51, per il quale il mandato disciplina il rapporto tra mandante e mandatario stabilendo le reciproche obbligazioni e fissando la destinazione finale al mandante del risultato economico-sostanziale degli atti compiuti dal mandatario, mentre la procura opera la deviazione al mandante rappresentato del solo profilo giuridico formale di questi atti.
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nota3

Cfr. Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.261.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972


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