La procura: definizione



La fonte prioritaria del potere rappresentativo volontario (diretto) si rinviene nella procura (artt. 1392  e ss. cod.civ.).

Essa consiste in un negozio unilaterale (del quale viene per lo più affermata la natura recettizia nota1, ciò che sarà assoggettato a distinta disamina), in forza del quale il rappresentato conferisce al rappresentante l'autorizzazione ad agire in suo nome nota2.

In conseguenza del rilascio della procura gli effetti dell'azione giuridica del rappresentante vengono imputati direttamente in capo al rappresentato.

Secondo la tesi assolutamente prevalente nota3, l'ambito dell'istituto della rappresentanza avrebbe ad oggetto non solo gli atti negoziali, bensí qualsiasi atto giuridico lecito come comunicazioni, diffide, pagamenti. Rimangono esclusi gli atti c.d. personalissimi: il c.d. matrimonio per procura di cui all'art.111 cod.civ. non è altro se non una fattispecie di ambasceria nota4.

Note

nota1

La natura unilaterale determina come, ai fini dell'eventuale pronunzia di annullamento per incapacità naturale, venga in esame il mero "grave pregiudizio" (cfr. l'art. 428 cod.civ.) non esistendo alcun affidamento da proteggere: cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 11272/2020. Sul carattere recettizio della procura si veda Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p.158; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1975, p.53 e Visintini, Della rappresentanza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, p.254.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.83; Bigliazzi Geri, voce Procura, in Enc.dir., vol.XXXVI, p.995.
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nota3

Cfr. Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1130.
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nota4

In questo senso anche Finocchiaro, Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio, Milano, 1989, p.45 e Bigliazzi-Geri, cit., p.1007, anche se non mancano coloro che sostengono che anche questa fattispecie  altro non sarebbe se non una rappresentanza in senso tecnico (Del Pasqua, Il matrimonio per procura, in Giust.civ., IV, 1976, p.163 e Bove, Il matrimono civile: condizioni, formalità preliminari, opposizione e celebrazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, I, 2, Torino, 1982, p.619).
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Procura, Enc.dir., XXXVI, 1987
  • BOVE, Il matrimonio civile: condizioni, formalità preliminari, opposizione e celebrazione, Torino, Trattato di dir.priv. Rescigno, I, 1982
  • CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • DEL PASQUA, Il matrimonio per procura, Giust.civ., IV, 1976
  • FINOCCHIARO, Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio, Milano, 1989
  • NATOLI, La rappresentanza, Milano, 1975
  • VISINTINI, Della rappresentanza, Bologna-Roma, Comm. del c.c. Scialoja-Branca, 1993

Prassi collegate

  • La rappresentanza negli acquisti immobiliari alle vendite forzate
  • Quesito n. 760-2008/C, Se nella procura a vendere sia ricompreso anche il potere di stipulare il preliminare
  • Quesito n. 601-2007/C, Procura generale e clausola che prevede la facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali

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