La promessa o il pagamento effettuato dal delegato al delegatario rinviene la propria origine nel rapporto esistente tra esso delegato e il delegante, vale a dire il
rapporto di provvista , (corrispondendo al c.d. rapporto di valuta quello che si pone tra delegante e delegatario).
La delegazione si definisce titolata quando il delegato, nel promettere il pagamento al delegatario (ovvero nell'effettuarlo nella delegatio solvendi ) esprime una relazione con il rapporto di valuta e/o di provvista. Si definisce invece come pura la delegazione in relazione alla quale fanno difetto questi riferimenti nota1.
Se Tizio (delegato) paga o si obbliga a pagare a Caio (delegatario) quanto dovuto da Mevio (delegante) in relazione alla fornitura di frutta effettuata la settimana precedente da Caio a Mevio, questa enunciazione vale a titolare la delegazione in base al rapporto di valuta. Altrettanto accade qualora Tizio (delegato) paghi o si obblighi a pagare a Caio (delegatario) quanto dovuto da Tizio medesimo a Mevio (delegante) in forza di un preesistente debito (enunciazione del rapporto di provvista).
Quando la delegazione è pura, al contrario, non viene enunciata
la causa dell'attribuzione . Ció tuttavia non significa che essa non sussista o che il pagamento venga effettuato per spirito liberale.
Quale importanza ha distinguere tra delegazione pura e delegazione titolata?
La differenza tra le due ipotesi viene in esame con riferimento al regime delle eccezioni opponibili dal delegato al delegatario
(art.
1271 cod. civ. )., problema che sarà oggetto di speciale disamina.
Note
nota1
In tal senso Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. III, Genova, 1980, p. 191; Bigiavi, La delegazione, Padova, 1940, p. 317; Grassi, Considerazioni sul c.d. jussum accipiendi nella delegazione di pagamento, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1989, p. 162.
top1Bibliografia
- BIGIAVI, La delegazione, Napoli, 1981
- GRASSI, Considerazioni sul c.d. jussum accipiendi nella delegazione di pagamento, Napoli, Saggi di diritto civile, 1989