Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 10


Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo
diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9
deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del
vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna
autorizzazione è richiesta.
Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società di
vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente
ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è
richiesta.

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