Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 633 art. 10


OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA

[1] Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
(Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), L. 18 febbraio 1997, n. 28 e, successivamente, così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47)
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
(Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549)
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
(Numero sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 520, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
(Numero così sostituito dall'art. 38, comma 2, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
(Numero sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 36, comma 9, lett. a), numero 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 3, comma 80, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, dall'art. 30, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001)
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
(Numero così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94)
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
(Numero sostituito dall'art. 35-bis, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, sostituito dall'art. 35, comma 8, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , modificato dall'art. 1, comma 330, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 57, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Infine il presente numero è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
(Numero inserito dall'art. 10, comma 4, lett. c), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, sostituito dall'art. 35, comma 8, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, modificato dall'art. 1, comma 330, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, modificato dall'art. 1, comma 86, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, successivamente, sostituito dall'art. 57, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Infine il presente numero è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
(Numero inserito dall'art. 35, comma 8, lett. a), n. 2), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
(Numero sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 e dall'art. 3, comma 3, lett. a), L. 17 gennaio 2000, n. 7)
[10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;]
(Numero soppresso dall'art. 34, comma 3, lett. d), D.L. 2 marzo 1989, n. 69)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
(Numero sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. b), L. 17 gennaio 2000, n. 7 e, successivamente, così modificato dall'art. 42, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342)
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
(Numero modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.1), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998)
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
(Numero così modificato dall'art. 6, comma 3-bis, D.L. 24 novembre 1994, n. 646)
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
(Numero sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e nuovamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1997, n. 410. Successivamente, il presente numero è stato così modificato dall’ art. 1, comma 33, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale;
(Numero sostituito dall'art. 4, comma 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.2), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Successivamente, il presente numero è stato così modificato dall’ art. 89, comma 7, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017)
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
(Numero sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 e dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 4-ter del medesimo art. 2, D.L. 40/2010. Infine, il presente numero è stato così sostituito dall'art. 32-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
[17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;]
(Numero abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
(Numero così sostituito dall'art. 36, comma 9, lett. a), n. 2), D.L. 30 agosto 1993, n. 331)
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
(Numero modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.3), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Successivamente, il presente numero è stato così modificato dall’ art. 89, comma 7, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017)
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
(Numero sostituito dall'art. 14, comma 8, lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537 e modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Successivamente, il presente numero è stato modificato dall’ art. 89, comma 7, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 117/2017. Infine, il presente numero è stato così modificato dall’ art. 32, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
[25) le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci;]
(Numero soppresso dall'art. 5, comma 2, L. 22 dicembre 1980, n. 889)
[26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952;]
(Numero abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
[27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;]
(Numero abrogato dall'art. 56, comma 1, lett.c), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale;
(Numero aggiunto dall'art. 36, comma 9, lett. a), numero 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, abrogato dall'art. 2, comma 8, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, reinserito dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 17, comma 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 4, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dall'art. 1, comma 312, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Successivamente, il presente numero è stato così modificato dall’ art. 89, comma 7, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017)
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
(Numero aggiunto dall'art. 10, comma 22-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425)
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
(Numero aggiunto dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998)
27–sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
(Numero aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001)
[2] Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’ articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’ articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 261, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244)
(Articolo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24)

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