Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 633 art. 17


DEBITORE D'IMPOSTA (Rubrica così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016)

[1] L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
[2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), L. 18 febbraio 1997, n. 28; sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166; sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con l'applicazione prevista dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010; modificato dall'art. 8, comma 2, lett. g), L. 15 dicembre 2011, n. 217, con l'applicazione prevista dall'art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 325, lett. b), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
[3] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.
(Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), L. 18 febbraio 1997, n. 28 , sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294, a decorrere dal 28 gennaio 2006 e dall'art. 24, comma 4, lett. d), L. 7 luglio 2009, n. 88, con la decorrenza prevista dal comma 9 del medesimo art. 24, L. 88/2009. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18)
[4] Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18)
[5] In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
(Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, L. 17 gennaio 2000, n. 7 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 325, lett. b), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)
[6] Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
(Lettera così modificata dall'art. 1, comma 162, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con l'applicazione prevista dal comma 163 del predetto art. 1, L. 244/2007 e, successivamente, dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 156, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 157, del predetto art. 1, L. 244/2007, tale disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
(Lettera inserita dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 128, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
(Lettera inserita dall’ art. 4, comma 3, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’ articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016)
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
(Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016)
[d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;]
(Comma aggiunto dall'art. 35, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 44, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007)
(Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016)
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
(Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 629, lett. a), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)]
(Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016)
[7] Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 44, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016)
[8] Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), dbis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 2-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136)
[9] Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, a decorrere dal 3 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 24/2016)
(Articolo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e, successivamente, dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793)

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