Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 gennaio 2014 art. 4


OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSIBILITÀ ALLE BANCHE DATI INFORMATICHE

1. Al fine di garantire un livello di funzionalità adeguato all'esercizio delle attività di amministrazione, intermediazione e riscossione da svolgere, e per favorire l'eventuale interoperabilità dei sistemi informativi, le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, ricevono, entro trenta giorni decorrenti dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera, dal produttore o distributore, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi da essi prodotti e distribuiti, con l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori che vi hanno preso parte.
2. Per le pubblicazioni avvenute antecedentemente alla data di adozione del presente decreto, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è assolto entro trenta giorni decorrenti dalla data della relativa richiesta formulata da ciascuna impresa di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
3. La mancata comunicazione dei dati di cui al presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, comporta la temporanea sospensione della quota di compenso spettante al singolo produttore di fonogrammi e di opere audiovisive, a norma degli articoli 71-septies e 71-octies della LdA. Tale sospensione perde efficacia qualora l'onere di comunicazione venga successivamente assolto.
4. L'elenco di cui ai commi 1 e 2 deve contenere i seguenti dati:
a) titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano;
b) anno di pubblicazione o di distribuzione nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione del produttore, la durata complessiva, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC), l'indicazione dell'autore musicale, il luogo di fissazione del fonogramma, l'elenco degli artisti interpreti ed esecutori nonché la residenza degli artisti interpreti ed esecutori e ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
5. In riferimento agli articoli 73 e 73-bis della LdA, l'utilizzatore trasmette al produttore di fonogrammi o all'associazione di categoria cui esso appartiene, l'elenco dei fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro trenta giorni dall'avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione. Tale elenco, distintamente per ciascun fonogramma, deve contenere i seguenti dati:
a) il titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano;
b) l'anno di distribuzione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di utilizzazione del singolo fonogramma, la data o il periodo al quale si riferisce l'utilizzazione, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC);
c) l'indicazione dell'autore e degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari, ai sensi dell'art. 82 della LdA, nonché ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
6. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso le associazioni di categoria, trasmettono, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, copia della documentazione stessa, alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, unitamente ad ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
7. In riferimento agli articoli 80 e 84 della LdA, l'utilizzatore trasmette alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'elenco delle opere cinematografiche o assimilate, commercializzate, comunicate al pubblico, diffuse, rappresentate o, comunque, pubblicamente divulgate entro trenta giorni dall'avvenuta commercializzazione, comunicazione, diffusione, rappresentazione o, comunque, pubblica divulgazione. Tale elenco, distintamente per ciascuna opera, deve contenere i seguenti dati:
a) il titolo originale dell'opera e l'eventuale titolo italiano;
b) l'anno di produzione;
c) l'anno di distribuzione, commercializzazione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di diffusione della singola opera cinematografica o assimilata e il numero di copie distribuite, la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione, eventuali numeri di catalogazione o identificativi dell'opera cinematografica o assimilata, l'indicazione del regista, e l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori primari, ivi inclusi gli artisti doppiatori, nel caso di opera cinematografica o assimilata espressa originariamente in lingua diversa dall'italiano, ovvero ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione dell'opera cinematografica o assimilata.
8. Tutti i dati e le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono elaborati e trasmessi in formato digitale su tracciato dati elaborabile, nonché trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Le banche dati informatiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 sono liberamente consultabili attraverso il sito internet di ciascuna impresa di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.

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