Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 gennaio 2014 art. 1


DEFINIZIONI DI ARTISTA PRIMARIO E COMPRIMARIO NEL SETTORE MUSICALE E NEL SETTORE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E ASSIMILATE

1. In attesa di pervenire ad una definizione di artista primario e comprimario in linea anche con le future opportunità derivanti dall'evoluzione tecnologica ed al fine di consentire un corretto ed effettivo funzionamento del mercato dell'amministrazione, intermediazione e riscossione dei diritti connessi, fino al 31 dicembre 2014, la qualificazione dei titolari dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LdA), comune per tutte le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, risponde ai seguenti criteri:
a) nel settore musicale è artista primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome è indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza di supporto, sul formato digitale dell'opera o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari;
b) nel settore musicale è artista comprimario l'artista esecutore che, nell'esecuzione dell'opera, sostiene una parte di notevole importanza artistica e il cui nome è menzionato nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi;
c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale dotato di personalità giuridica, è artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non è di mero accompagnamento ma è parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro è artista primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione è diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra o coro è artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non è artista avente diritto;
d) nel settore musicale sono artisti primari, i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione; sono, altresì, artisti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre, per particolari tipologie di organico ovvero di composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo, è riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione, è primario; se uno dei componenti è specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente è artista primario, mentre gli altri componenti sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui è esplicitato, nel nome del gruppo, il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, è artista primario, mentre i restanti componenti sono artisti comprimari;
e) nel settore musicale sono artisti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b);
f) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate è artista primario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'art. 4 ovvero che abbia la maggiore rilevanza nei titoli dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo;
g) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate è artista comprimario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'art. 4 ovvero che appaia tale dai titoli dell'opera interpretando un ruolo, seppure non protagonista, comunque rilevante rispetto al suo intreccio narrativo.
2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'art. 190 della LdA, provvedono all'analisi e, entro il 31 dicembre 2014, possono adottare differenti criteri per la definizione di artista primario e comprimario. Fino all'adozione di tale provvedimento restano comunque fermi i criteri contemplati al comma 1.

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