Decreto Ministeriale del 3 agosto 2016 art. 1


DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:
- «cliente», qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;
- «intermediario», le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;
- «conto di pagamento», il conto come definito all'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

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