Decreto Ministeriale del 3 agosto 2016 art. 4


INTERESSI MATURATI IN RELAZIONE ALLE APERTURE DI CREDITO REGOLATE IN CONTO CORRENTE E CONTO DI PAGAMENTO E AGLI SCONFINAMENTI

1. Il presente articolo si applica:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

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