Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 35


PROGETTI COMUNI E TRASFERIMENTI STATISTICI CON ALTRI STATI MEMBRI

1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) gli accordi sono promossi allorché si verifica il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è inferiore, in misura stabilita negli accordi di cui al presente articolo, rispetto al valore medio ponderato dell'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell'incentivazione dell'elettricità da fonte solare, riferiti all'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita per le finalità di cui all'articolo 40.
2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.
3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 35"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti