Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 8-bis


REGIMI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola “biomassa, sono inserite le seguenti: ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,”.
(Articolo inserito dall’ art. 30, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)

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