Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 8


DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEL BIOMETANO

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
(Comma così modificato dall’ art. 30, comma 2-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

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