Decreto Legislativo del 2011 numero 150 art. 26


DELL'IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI NOTAI

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

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