Decreto Legislativo del 2011 numero 150 art. 20


DELL'OPPOSIZIONE AL DINIEGO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI, NONCHÉ AGLI ALTRI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

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