Decreto Legislativo del 2011 numero 150 art. 13


DELL'OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DEL DEBITORE PROTESTATO

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

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