Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 70


CAPO III (Capo così sostituito dall’ art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) Disposizioni finali (DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2015, N. 847)

1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;
b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;
c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.
2. I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.
3. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.
(Articolo aggiunto dall’ art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III)

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