Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 5


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;
b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;
c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
(Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo I)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti