Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 30


ISTRUTTORIA TECNICA
1. L'istruttoria tecnica s u i progetti di cui all'articolo 23 ha le seguenti finalità:
a) accertare la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
e) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonchè l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
f) individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

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