Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 9


NORME PROCEDURALI GENERALI

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128)
2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell’ articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
(Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127)
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
(Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento)

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