Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 11


CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE
1. Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa avere effetti significativi anche sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, redatto a norma dell'articolo 9, deve essere trasmessa, prima della approvazione del piano o del programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa.
2. Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere, intende procedere a consultazioni, l'autorità competente deve concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

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