Decreto Legislativo del 2001 numero 467 art. 19


abrogato INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
[1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera g) e 28, comma 4, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle parole: «investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,»].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

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