Decreto Legislativo del 2001 numero 467 art. 2


abrogato TRATTAMENTI PER FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI
[1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 18»].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

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