Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 62


REGOLAMENTO DEL MERCATO

1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della società.
(Comma modificato dall'art. 11, comma 2, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.
(Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
1-ter. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.
(Comma inserito dall'art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
(Comma inserito dall'art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:
(Alinea così sostituito dall'art. 11, comma 2, lett. d), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;
d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.
(Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 2, lett. e), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato.
(Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262)
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
(Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, lett. f), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.
(Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 62"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti