Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 4


COLLABORAZIONE TRA AUTORITA' E SEGRETO D'UFFICIO

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.
(Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)
2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.
(Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto)
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
(Comma così sostituito prima dall'art. 3, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 e poi dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62)
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:
a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.
(Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62)
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonchè di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
(Comma così modificato prima dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 dello stesso decreto)
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

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