Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 5
Elenco dei capitoli
PARTE II Disciplina degli intermediari - TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Vigilanza - (FINALITÀ E DESTINATARI DELLA VIGILANZA) 1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. (Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164) 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. (Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164) 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164) 4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3. (Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164) 5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. 5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza. (Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164) 5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis. (Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)