Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 35


ALBO

1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
(Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.
(Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

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