Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 24


GESTIONE DI PORTAFOGLI (Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 4, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
(Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 4, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 24"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti