Decreto Legge del 2016 numero 244 art. 8


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».
5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2018»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2018».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» e: «nel 2015 e 2016» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e: «nel 2017, 2018 e 2019».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19:
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA
1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».]

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