Decreto Legge del 2016 numero 244 art. 4


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: «del sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo anno» e, al terzo periodo, le parole: «settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nono anno».
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: «e 2015-2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015-2016 e 2016-2017».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
5-septies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19:
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. ]

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