Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 12-bis


MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»;
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
«l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati».
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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