Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 7-bis


CRITERI E PARAMETRI DI MISURABILITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell’azione amministrativa da applicare ai fini dell’erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all’ articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti princìpi:
a) correlazione diretta e significativa con l’impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell’ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell’ufficio.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall’ articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all’allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l’anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l’impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
(Comma aggiunto dall'art. 7-ter, comma 15, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 7-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti