Decreto Legge del 2001 numero 351 art. 6


REGIME TRIBUTARIO DEL FONDO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le ritenute previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
(Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi dal comma 67 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con effetto dal 1° luglio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 69 del citato articolo 2. Per la modifica del presente comma, con effetto dal 1° gennaio 2012, vedi i commi 20 e 24 dell'art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138)
2. [Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la società di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo].
(Comma prima modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi abrogato dall'art. 41-bis, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 10 dello stesso articolo 41-bis)
3. [L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi].
(Comma prima modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi abrogato dall'art. 41-bis, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 10 dello stesso articolo 41-bis)
3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi così sostituito dall'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione)

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