Contratto estimatorio e fallimento



Cosa accade se successivamente alla consegna delle cose da parte del tradens e prima del pagamento del relativo prezzo o della scadenza del termine per la restituzione l' accipiens viene dichiarato fallito?

La soluzione è diversa a seconda del fatto che le cose si trovino ancora nella sfera di disponibilità del tradens o siano già state alienate. Nella prima ipotesi, dal momento che le cose sono di proprietà del tradens, ben potrà costui esercitare l'azione di rivendicazione. Nella seconda ipotesi invece il tradens vanta ormai solamente un diritto di credito nei confronti dell' accipiens. Conseguentemente non potrà far altro che domandare alla curatela l'iscrizione nello stato passivo del proprio diritto, destinato a subire la falcidia fallimentare nota1.

Quando le cose non siano state ancora vendute il curatore ha altresì la possibilità di domandare al Giudice Delegato l'autorizzazione a subentrare nel contratto estimatorio, ovviamente dovendo corrispondere al tradens il prezzo stabilito. Questa via potrà palesarsi utile quando il contratto sia stato concluso vantaggiosamente, essendo idonea ad assicurare una maggior consistenza dell'attivo da ripartire.

Occorre infine assumere in considerazione l'eventualità del fallimento del tradens. Il curatore assicurerà all'attivo del fallimento il prezzo delle cose vendute dall' accipiens, il quale dovrà fare altresì restituzione di quelle invendute anche prima del tempo previsto dal contratto, essendovi la possibilità di domandare lo scioglimento del vincolo ex I comma art.72 l.f. . Naturalmente anche in questo caso il curatore, se lo stimasse conveniente, potrebbe attendere il termine contrattuale, sperando che l' accipiens provveda ad ultimare la vendita delle cose.

Note

nota1

Implicitamente Giuliani, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1999, p.1067.
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Bibliografia

  • GIULIANI, Torino, Comm. cod.civ. , 1999

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