Speciale tutela del tradens (contratto estimatorio)



Pur mantenendo il tradens, secondo l'opinione preferibile, la proprietà delle cose consegnate all' accipiens fino al momento in cui costui non abbia provveduto a venderle, egli vanta nei confronti dell' accipiens un semplice diritto di credito in ordine al pagamento del prezzo. Ciò coerentemente rispetto alla natura dell'obbligazione (facoltativa o con facoltà alternativa) che incombe in capo all' accipiens nota1.

La legge ha tuttavia predisposto una speciale tutela del tradens con il II comma dell'art.1558 cod.civ., prevedendo l'impignorabilità delle cose consegnate da parte dei creditori dell' accipiens fino al tempo in cui non sia stato pagato il prezzo.

Cosa accade una volta che l' accipiens abbia venduto a terzi le cose ricevute in consegna?

A questo punto il tradens, quale semplice creditore dell' accipiens in relazione alla somma pattuita potrà subire il concorso degli altri creditori dell' accipiens nota2. Da questa situazione scaturisce l'eventuale opportunità, nel caso in cui si prospetti un'eventuale situazione di insolvenza o di difficoltà finanziaria dell' accipiens, di colpire i beni prima della vendita per non dover subire il concorso degli altri creditori. Ciò pur dovendo essere sottolineata l'estrema delicatezza del punto: qualora infatti i presupposti per un sequestro conservativo si palesassero insussistenti, il tradens potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni per aver promosso l'intempestiva azione.

Spettano al tradens, oltre ai mezzi di protezione del creditore (sequestro conservativo, azione revocatoria e surrogatoria), anche i tipici rimedi scaturenti dal contratto ai sensi delle norme generali (azione di adempimento, azioni intese a far dichiarare la eventuale nullità del contratto, azione di annullamento, di risoluzione, di rescissione) nota3 .

Non sarà tuttavia prospettabile l'adozione dei tipici rimedi afferenti alle c.d. "sopravvenienze", vale a dire la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ovvero per eccessiva onerosità. Il tradens infatti effettua con la consegna delle cose l'attribuzione che gli incombe e non è dunque configurabile una successiva maggior onerosità della prestazione.

Note

nota1

Non potrà dunque il tradens agire con l'azione di rivendicazione nei confronti dell' accipiens (unicamente debitore del prezzo). Ciò tuttavia non esclude che la rivendicazione possa essere promossa nei confronti di terzi che avessero sottratto i beni (mentre in capo all' accipiens potrà al più essere riconosciuta la tutela possessoria) (così Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.512).
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nota2

Analogamente Romano, Vendita. Contratto estimatorio, in Trattato di dir.civ., diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1960, p.312 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.235.
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nota3

Così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.224.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt. dir.civ. Grosso Santoro-Passarelli, 1960
  • VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974

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