Codice Penale art. 648


RICETTAZIONE

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
(Comma così modificato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119)
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
(Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 22 maggio 1975, n. 152, successivamente, l'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 9 agosto 1993, n. 328)

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