Codice Penale art. 615 quater


DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO E SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI
1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater.

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