Codice Civile art. 2226


DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA
1. L' accettazione espressa o tacita dell' opera libera il prestatore d' opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all' atto dell' accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d' opera entro otto giorni dalla scoperta. L' azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell' opera sono regolati dall' articolo 1668.

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