Obbligazioni di mezzo e di risultato



Sulla scorta di argomentazioni proprie della dottrina francese è divenuta usuale anche nel nostro diritto la distinzione, relativa ad obbligazioni che deducono una prestazione nella quale è insito un facere, tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato.
Con la prima definizione si suole designare le obbligazioni che deducono condotte la cui corretta e diligente esecuzione non è detto produca il risultato desiderato (tipica in questo senso si può considerare la prestazione di un avvocato o di un medico). Con la seconda invece si identificano le obbligazioni nelle quali la condotta dell'obbligato, se esplicata con la dovuta diligenza ed accortezza, deve produrre l'esito avuto di mira dalle parti (si pensi alla prestazione relativa alla progettazione di un geometra). Il mancato raggiungimento del risultato previsto nelle obbligazioni di mezzi non implicherebbe alcuna responsabilità dell'obbligato. Non si potrebbe ritenere inadempiente l'avvocato per non aver vinto la causa. Lo stesso evento, in relazione alle obbligazioni di risultato, determinerebbe invece automaticamente la considerazione dell'obbligato come inadempiente (in cantiere ci si rende conto che alcune travi sono state collocate in modo errato per un errore di progettazione) nota1.
Definire un'obbligazione nei termini dell'una o dell'altra specie costituisce una questione che attinge ad elementi tratti dall'esperienza. E' infatti palese che l'obbligazione del chirurgo è quella di eseguire correttamente l'operazione e non quella di assicurare in ogni modo la guarigione del paziente.
In realtà quando dalle enunciazioni di massima si scende nel particolare, la differenza, così netta e chiara in linea teorica, può creare problematiche e questioni assai complesse.
Compiendo una breve disamina delle ipotesi concettualmente perspicue, tra le prestazioni che implicano di per sé la garanzia del buon esito o del funzionamento si pensi a quella dell'artigiano che esercita l'attività di lavatura a secco (Cass. Civ. Sez. III, 6257/84).
Al contrario, si è reputato che il commesso di un negozio non abbia, in relazione ai beni posti in vendita, gli obblighi tipici del depositario e che, conseguentemente, quale lavoratore subordinato, sia tenuto semplicemente ad un'obbligazione di mezzi tale da imporre al datore di lavoro la prova che il danno (sottrazione della merce) è riconducibile alla condotta colposa del lavoratore (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12758/95).
L'ambito dell'attività professionale è quello che dà luogo alle questioni più spinose nota2.
Da un lato si è soliti indicare genericamente nella prestazione del professionista intellettuale una tipica obbligazione di mezzi (Cass. Civ. Sez. II, 3566/95), dall'altro sembra che si venga ad introdurre una differenza tra professioni attinenti a scienze "esatte" (come quella dell'ingegnere, del geometra, ma cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17430/11 che esclude la responsabilità quando l'errore del professionista sia dipeso dalla falsificazione dei dati assunti a base a cagione della condotta di terzi) e scienze nelle quali non v'è garanzia di risultato (si pensi alla prestazione dell'avvocato o del medico).
Così si giudica responsabile per inadempimento l'ingegnere per i vizi o difetti dell'opera conseguenti alla predisposizione di un progetto tecnico ben definito e di normale difficoltà (Cass. Civ. Sez. II, 6812/98; Cass. Civ. Sez. I, 3879/96; Cass. Civ. Sez. II, 1040/95). Inapplicabile è stato inoltre reputato l'art.2226 cod.civ all'architetto quanto all'indicazione dei termini decadenziali per la denunzia dei vizi dell'opera (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28575/2013). Responsabile per inadempimento, al contrario, è il tecnico che abbia progettato un fabbricato in violazione delle distanze tra le costruzioni (Cass. Civ. Sez. III, ord. 14527/2023).
E' stato invece giudicato non responsabile il procuratore per l'esito negativo della controversia affidata alle sue cure, a meno che non si provi la mancanza di diligenza media nell'espletamento del mandato (Cass. Civ. Sez. II, 5617/96). La prestazione notarile in questo senso, pur essendo talvolta definita come "di mezzi" (Cass. Civ. Sez. III, 7127/87 ), non pare pertanto assimilabile a quella dell'avvocato (Cass. Civ. Sez. II, 10842/95). In tema di predisposizione di lettere di patronage si è ritenuto che il "garante" sia responsabile in relazione all'insolvenza del "garantito" soltanto in caso di provata condotta negligente del primo (Tribunale di Milano, 28/01/99). Per quanto attiene al contratto di "sponsorizzazione" la prestazione dello sponsorizzato è stata qualificata "di mezzi", quella dello sponsor "di risultato" (Tribunale di Napoli, 09/01/97). Occorre in ogni caso che venga effettuato un sindacato in concreto circa l'eventuale violazione del dovere di diligenza, non potendo il mancato raggiungimento del risultato essere di per sé considerato prova del colpevole inadempimento del professionista (Cass. Civ. Sez.III, 4400/04).
A ben vedere la dicotomia obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato altro non è se non la riproposizione (eretta a sistema e cristallizzata) sotto mentite spoglie del dilemma se, ai fini dell'inadempimento, possa il debitore dar conto della propria condotta diligente essendo esonerato da responsabilità per il mancato conseguimento del risultato programmato ovvero se, dalla constatazione di quest'ultima situazione, possa essere automaticamente presunto l'inadempimento imputabile al soggetto passivo del rapporto obbligatorio nota3.
Anzi, in materia di obbligazioni di mezzi, ci si spinge fino al punto non già di dare all'obbligato la possibilità di dar conto della propria diligente condotta nonostante la mancanza del risultato utile per il creditore, bensì di imporre a quest'ultimo l'onere di provare in concreto la condotta colposa del debitore in relazione alla violazione positiva dell'obbligo di diligenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11652/90).
Si giunge cioè a ritenere che, pur non essendo stato conseguito l'esito desiderato, è colui che si duole di questa situazione a dover indicare gli elementi atti a fondare la responsabilità del debitore.
Ancora una volta non sembra possibile introdurre generalizzazioni e, molto probabilmente, la distinzione in esame (di mezzi/di risultato) non può che valere in via di estrema approssimazione. Il punto è costituito dallo sviluppo della tecnica e della scienza ovvero quello dello stato dell'arte relativamente ad un determinato campo applicativo. L'esempio forse oggi più calzante è quello del funzionamento di un programma per elaboratore (c.d. software) concesso in licenza a titolo oneroso nota4.
Occorre pertanto rifuggire da aprioristiche considerazioni circa la natura intrinseca della prestazione ed avere riguardo al grado di difficoltà di ciascuna prestazione, alla misura di diligenza in concreto richiesta ed alla normativa specificamente dettata per ciascuna singola ipotesi. Si pensi alla regola di cui all'art. 2236 cod.civ. dettata per il prestatore d'opera professionale, la quale stabilisce una limitazione di responsabilità quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ovvero l'art. 1710 cod.civ., in tema di mandato, il quale stabilisce che il mandatario è tenuto ad eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia. In materia di servizio di cassette di sicurezza (art. 1839 cod.civ.) la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, potendosi liberare soltanto dando la prova del caso fortuito (Cass. Civ. Sez. I, 5421/92).
In considerazione di quanto esplicitato, la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato sembra non possedere altra valenza se non quella di enunciare, in linea di estrema approssimazione, il contenuto di una possibile presunzione.
Cosa significa riferire della prestazione del medico come riconducibile ad un'obbligazione di mezzi? La qualificazione rimanda ad un dato dell'esperienza secondo il quale, in via del tutto generica, si può dire che anche un intervento del medico appropriato e diligente non garantisce la guarigione del soggetto sottoposto alle cure.
Si ponga tuttavia il caso di Tizio che, ricoverato per l'effettuazione di una banale tonsillectomia, deceda successivamente all'intervento chirurgico. E' possibile sostenere che, trattandosi di una prestazione di mezzi e non di risultato, incombe sul danneggiato (o sugli eredi di costui) l'onere di provare specificamente l'ascrivibilità dell'evento alla condotta negligente del sanitario?
L'evidente insoddisfazione per una eventuale risposta in senso affermativo rende chiaro che, in realtà, occorre distinguere tra un ambito di prestazioni connotate dalla quasi automaticità di un risultato positivo ed un ambito di prestazioni aventi un più complesso ed articolato contenuto, connotate da un esito finale potenzialmente incerto.
Ecco il perché di decisioni apparentemente contrastanti con la linea di pensiero che tende a distinguere in maniera automatica tra obbligazioni di mezzi e di risultato, essendosi deciso, nell'ipotesi di intervento operatorio di facile esecuzione, che il paziente soddisfa l'onere probatorio a suo carico dando conto dell'esito peggiorativo rispetto alla precedente condizione di salute, determinandosi conseguentemente una presunzione di inadeguata o negligente esecuzione della prestazione professionale del medico (Cass. Civ. Sez. III, 6141/78). Per converso l'elevato tasso di esiti negativi di un determinato intervento non induce automaticamente a considerarlo come particolarmente difficile, dal momento che il detto esito potrebbe ben dipendere dalla patologia in sè considerata (Cass. Civ. Sez. III, 10297/04).
Spesso in giurisprudenza la considerazione del risultato della prestazione nell'ambito dell'attività professionale è fatta dipendere dalla considerazione della volontà delle parti che possono aver assunto ad oggetto dell'accordo non già l'attività in sé e per sé considerata, bensì l' opus, il risultato finale (Cass. Civ. Sez. II, 3476/89).
In definitiva, non si può che constatare l'insoddisfazione per ogni tentativo di incasellare aprioristicamente in formule precostituite una realtà multiforme e mutevole: ogni asserzione che pretendesse di prescindere da una concreta e puntuale disamina della fattispecie pratica rischia di condurre ad esiti interpretativi e decisionali aberranti. Il perno logico attorno al quale ruota l'intera materia, la diligenza, è lo strumento, il tramite onde pervenire al risultato utile, unico punto di arrivo del vincolo obbligatorio (Cass. Civ. Sez. III, 1560/98) nota5.

Note

nota1

Mengoni, Obbligazioni di risultato ed obbligazioni di mezzi, in Riv.dir.comm., 1954, I, p. 189.
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nota2

Santoro, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, p. 100.
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nota3

Galgano, Contratto e responsabilità contrattuale nell'attività sanitaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, p. 710.
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nota4

In esito alla qualificazione della licenza di utilizzo in chiave di atto unilaterale, ordinariamente non contemplante alcuna specifica garanzia, è stato deciso che il buon funzionamento del programma dipende in concreto da una molteplicità di fattori, quali l'interazione con altri programmi, la configurazione e le caratteristiche dell'hardware. Ne segue che la bontà di un programma non può che essere valutata "allo stato dell'arte", secondo cioè lo stato della tecnica e delle conoscenze medie (Giudice di Pace di Schio, 28/05/2001).
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nota5

In questo senso si possono comprendere le critiche mosse da parte della dottrina (Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.75 e Giorgianni, voce Obbligazione, in N.mo Dig.it., 1965, p.598) alla bipartizione delle obbligazioni di fare: si ritiene, innanzitutto, che un risultato come momento finale e conclusivo delle prestazioni è dovuto in tutte le obbligazioni e si sottolinea come il risultato stesso implichi sempre il doveroso impiego dei mezzi necessari, in relazione ai quali si può valutare la diligenza del debitore nell'adempimento.
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Bibliografia

  • GALGANO, Contratto e responsabilità contrattuale nell'attività sanitaria, Riv.trim.dir. proc.civ. , 1984
  • GIORGIANNI, Obbligazione solidale e parziaria, N.sso Dig. it., XI, 1965
  • MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, Riv.dir.com., I, 1954
  • SANTORO, Danni nelle obbligazioni pecuniarie, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

Prassi collegate

  • Prestazione d’opera intellettuale e disciplina applicabile, tra obbligazioni di mezzi e di risultato

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