Codice Civile art. 1199


DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA
1. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
2. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

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