Quietanza e spese dell'adempimento



Ai sensi dell'art. 1199 cod. civ. il creditore che riceve il pagamento dal debitore deve, a richiesta e a spese di quest'ultimo, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio della quietanza è un obbligo per il creditore qualora venga in tal senso compulsato dal debitore, il quale ha semplicemente la facoltà di effettuarne la richiesta nota1. In ogni caso sarebbe ben possibile alle parti diversamente accordarsi, nel senso dell'impegno da parte del debitore a non richiedere, in relazione a pagamenti da effettuarsi, la relativa quietanza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6991/87 ).
Quest'ultima si configura come una dichiarazione unilaterale nota2 avente natura recettizia nota3 che riflette il soddisfacimento del creditore ed avente natura di mera dichiarazione di scienza, priva dunque di effetti negoziali (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13189/2013; tuttavia si veda anche Cass. Civ. Sez. III, 732/03 secondo la quale non è esclusa la possibilità che la quietanza, in relazione alle espressioni utilizzate o al contesto nel quale venne emessa, possa integrare gli estremi della rinunzia ovvero della transazione). Non è indispensabile l'utilizzo di formule rituali, tuttavia deve emergere chiaramente che il debito è stato pagato: non sarebbe sufficiente l'apposizione della sottoscrizione del creditore in calce alla fattura consegnata al debitore (Cass. Civ. Sez. II, 2298/96). Peraltro essa non richiede formalismi particolari, potendo anche essere contenuta nella fattura inviata al debitore, alla quale sia stata apposta (si intende sottoscritta dal creditore) la semplice dizione "pagato" (Cass. Civ., Sez. II, 22655/11).
La quietanza svolge una funzione probatoria nota4 dell'intervenuto pagamento e, conseguentemente, della liberazione del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 23662/2021 in relazione all'eventuale riferimento fatto dalla quietanza anche alla fonte dell'obbligazione). Tale funzione probatoria si intreccia con la funzione sostanziale (il fondamento, il titolo dell'obbligazione) nell'ipotesi in cui, come contemplato nell'art. 1199 cod. civ. , sia fatta annotazione dell'intervenuto pagamento (vale a dire sia apposta la quietanza) sull'originale del titolo (ad esempio una cambiale) quando questo non sia fatto oggetto di restituzione al debitore (Cass. Civ. Sez. I, 6365/86 ). Giova rammentare che la restituzione dell'originale del titolo determina una presunzione di pagamento (art. 1237 cod. civ. ) (Cass. Civ. Sez. Unite, 7503/86).
E' possibile per il creditore che abbia rilasciato quietanza provare che il debito non è stato pagato? A tal proposito è stata riconosciuta alla fattura quietanzata valenza di confessione stragiudiziale nota5 , con la conseguenza della irrevocabilità della stessa se non a causa di errore di fatto o violenza (Cass. Civ. Sez. II, 5459/98), pur dovendosi precisare che non possiede fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 20520/2020).
Occorre fare attenzione al fatto che la quietanza, come tale, si riferisce ad un pagamento eseguito con denaro avente corso legale o equivalenti (es.: assegno circolare). Tale non sarebbe l'attestazione di aver ricevuto un assegno bancario, che come tale non è altro se non un titolo contenente una delegazione di pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1572/2019). E' anche possibile che il creditore dia la prova della non veridicità del fatto di cui alla quietanza (cioè il pagamento). Del tema ci occuperemo specificamente in riferimento al problema della simulabilità di quest'ultima.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere anche il pagamento degli interessi (II comma dell'art. 1199 cod. civ.). Conseguentemente la quietanza rilasciata per il capitale, dal momento che il debitore non potrebbe imputare il pagamento al capitale prima che agli interessi (cfr. art. 1194 cod. civ.), determina la presunzione iuris tantum nota6 che il pagamento sia stato effettuato anche per gli interessi.
Ai sensi dell'art. 1200 cod. civ. il creditore che ha ricevuto il pagamento deve altresì consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali che fossero state date per il credito e da ogni altro vincolo che ne limiti comunque la disponibilità: devono dunque essere rese le cose trattenute per diritto di ritenzione, i depositi cautelari, ecc.
Le spese concernenti la quietanza e tutte le altre correlate e necessarie per provvedere al pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 cod. civ.), salvo contrario accordo.
Le spese di cui all'art. 1196 cod. civ. vanno tenute ben distinte dalle spese afferenti al contratto dal quale scaturisce il debito il cui pagamento generi successivamente le spese di quietanza.
Si pensi ad una compravendita immobiliare in relazione alla quale ciascuna delle parti debba provvedere al pagamento delle tasse e delle spese che incombono o per legge o per accordo raggiunto tra le parti medesime. Il venditore provvederà alla corresponsione dell'INVIM, delle imposte eventualmente relative alla plusvalenza che si manifesta in esito alla cessione, l'acquirente pagherà l'imposta di registro, di catasto, di trascrizione, gli onorari per la stipula del contratto.
Ipotizziamo che il pagamento debba essere effettuato parzialmente alla scadenza di un mese dall'atto di trasferimento della proprietà: le spese afferenti al correlativo atto di quietanza saranno poste integralmente a carico del debitore (vale a dire l'acquirente).
Occorre cioè non confondere le spese del contratto con le spese della quietanza, disciplinate dall'art. 1196 cod. civ. . In relazione ai vari tipi negoziali spesso la legge appronta norme dispositive concernenti le spese del contratto (cfr. artt. 1475 , 1510 e 1774 cod. civ, si veda anche, in tema di legato, l'art. 672 cod. civ.).

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 328; Giorgianni, Pagamento (dir.civ.), in N.mo Dig.it., p. 329.
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nota2

Analogamente Cavandoli, La quietanza, Parma, 1968, p. 117, Di Majo, Pagamento (dir.priv.), in Enc. dir., p. 568, Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. III, Genova, 1980, p. 112.
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nota3

Circa la recettizietà, nel senso proposto cfr. Beccaro, Quietanza, in Riv. dir. civ., 1989, vol. II, pp. 717 e ss.; Cannata, Le obbligazioni in generale, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 114-117. Contra Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 54.
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nota4

In tal senso Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 574; Bianca, op. cit., p. 322.
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nota5

Conformi Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, vol. III, p. 838; Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, vol. I, Milano, 1974, p. 224; Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, p. 44. Contra Bianca, op. cit., p. 322; Cecchetti, Quietanza, in Enc.dir., p. 167. Quest'ultimo A. configura la quietanza come un autonomo mezzo di prova.
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nota6

Devescovi, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 70.
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Bibliografia

  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946
  • BECCARO, Quietanza, Riv.dir.civ., II, 1989
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • CANNATA, Le obbligazioni in generale, Torino, Tratt. dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • CAVANDOLI, La quietanza, Parma, 1968
  • CECCHETTI, Quietanza, Enc.dir.
  • DEVESCOVI, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • DI MAJO, Pagamento (diritto civile), Enc.dir.
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • GIORGIANNI, Pagamento, N.mo Dig. it.
  • NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio. Il comportamento del creditore , Milano, Tratt.dir.comm.Cicu Messineo, XVI, 1974

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