Cass. civile del 1995 numero 2340 (01/03/1995)


Il patto che, nel caso di nullità di un contratto di cessione di beni immobili, per il venir meno della sua causa, ne prevede la conservazione degli effetti reali, previo pagamento del prezzo, da luogo non ad una inammissibile convalida di un negozio nullo ma ad un distinto contratto sospensivamente condizionato alla invalidità del primo in modo che, venendo a mancare la causa di questo contratto, ne tenga fermo l'effetto traslativo riconducendolo al pagamento del prezzo. (Nella specie, in un contratto di cessione, ad un Comune, di alcuni beni immobili per il pagamento di sanzioni da questo inflitte in base alla legge sulla edificabilità dei suoli, era previsto che, nel caso in cui fosse venuta a mancare la causa della cessione, il Comune avrebbe conservato la proprietà degli immobili pagandone il prezzo).

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