Cass. civile del 1991 numero 6561 (10/06/1991)
La clausola penale è un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Essa, pertanto, a norma dell'art. 1453, primo comma, Codice civile, trova applicazione sia nell'ipotesi che il contraente chieda la risoluzione del contratto sia in quella che egli proponga domanda volta a conseguire l'esecuzione coatta del negozio e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata antecedentemente dalle parti. Diversa funzione va invece riconosciuta alla caparra penitenziale o pena del recesso disciplinata dall'art. 1386, Codice civile, quale corrispettivo del diritto di recesso pattiziamente consentito.