Cass. civile del 1989 numero 5571 (13/12/1989)


In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto leasing (o locazione finanziaria), occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico, e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria l’eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnino a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni giá eseguite (art. 1458, primo comma, Codice civile), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato con l’applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526, Codice civile in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà.

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