Cass. civile del 1987 numero 1182 (06/02/1987)


Allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto, fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto.Pertanto, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardivitá della denuncia rispetto alla data della consegna della merce, l'onere della prova di aver denunziato i vizi entro otto giorni dalla scoperta incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione.

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