Cass. civile del 1986 numero 3467 (23/05/1986)


Qualora il testatore faccia carico ad un erede, a titolo di onere modale apposto alla disposizione in suo favore, di rilasciare ad una determinata data il fondo rustico che egli conduca in forza di contratto agrario, in quanto assegnato ad altro erede, l'assoggettamento di detto rapporto agrario a regime vincolistico, con scadenza posteriore all'indicata data, vale ad escludere che l'erede medesimo, ancorché‚ abbia accettato l’eredità sia tenuto all'adempimento di quell'onere, atteso che il carattere imperativo delle norme sulla proroga dei contratti agrari rende inoperante l'onere stesso, perché‚ contra legem, e che inoltre una rinuncia da parte del conduttore alla proroga non può essere di per sé ravvisata nell'accettazione dell’eredità, perché‚ sottoposta dalle suddette norme a particolari modalità e garanzie (manifestazione espressa di volontá, resa davanti al giudice o con l'assistenza delle associazioni sindacali e tradotta in atto scritto; art. 2 del RDL 3-6-1944, n. 146 e 23 della legge 11-2-1971, n. 11).

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